Cambio di Residenza in Tempo Reale

Ultima modifica 18 luglio 2019

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in legge n. 35 del 4 aprile scorso)

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando la nuova modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno:

  • attraverso lo sportello comunale
  • per raccomandata
  • per fax
  • per via telematica


Quest'ultima possibilità, come recita la circolare n. 9 del 27 aprile 2012 del Ministero dell'Interno, è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico mediante l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del dichiarante sia acquisita mediante scanner e trasmessa per posta elettronica semplice. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, le quali, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Indirizzi ai quali inviare la dichiarazione di residenza:

  • per via telematica:

demografici.comune.casteldidone@legalmail.it
anagrafe@comune.casteldidone.cr.it

  • per raccomandata: 

Comune di CASTELDIDONE - Ufficio Demografico
Via XXV Aprile 20 - 26030 Casteldidone (Cremona)

  •   per fax:

Comune di CASTELDIDONE - Ufficio Demografico - fax 0375-310222

Di seguito sono disponibili i moduli utilizzabili per i diversi casi: provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione all'interno del comune o di trasferimento all'estero.

Da segnalare che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace oltre alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Il nuovo procedimento in breve.

1) E' rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 241/1990 e recante l'informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento. Entro due giorni lavorativi il Comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e - ove ne ricorra il caso - richiede la cancellazione al Comune di provenienza, il quale la dispone entro due giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia

2) Nell'attesa, il Comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate. Il comune di provenienza sospende immediatamente la certificazione

3) Il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso

4) In caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto dei termini suddetti - il Comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10bis Legge 241/90. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente

5) Le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili.

Questa nuova procedura è inserita nel processo di semplificazione e dematerializzazione della pubblica amministrazione. Per conoscere  ulteriori disposizioni in tema di cambio di residenza occorrerà attendere la revisione del Regolamento Anagrafico vigente.

Vai alla Modulistica


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